La spesa dei Comuni a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia di minori: il recupero economico dalla famiglia
ETTORE UCCELLINI
Esperto servizi sociali alla persona
- Il contesto di riferimento, gli obiettivi, la proposta formativa
L’evoluzione ed il potenziamento dei servizi alla persona, il sensibile incremento della popolazione residente, con la conseguente mutazione del tessuto sociale, ed i cambiamenti della normativa impongono una riflessione sugli strumenti di governo a disposizione.
Sono di competenza dei Comuni:
- Le prese in carico di:
- minori sottoposti a provvedimenti di tutela promosse dal Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale Ordinario;
- nuclei familiari multiproblematici con coinvolgimento ed integrazione sociosanitaria e /o altri servizi
- nuclei famigliari con figli minori in situazione di deprivazione socioculturale e/o socioeconomico;
- M.S.N.A., anche richiedenti asilo, in stretto collaborazione con il sistema di accoglienza nazionale;
- Funzioni di:
- indagine socio ambientale disposta dall'Autorità Minorile
- progettazione ed assegnazione della funzione di controllo sull'esecuzione della gestione dei servizi
- progettazioni specifiche in collaborazione con associazioni di Volontariato locali e con l'Ambito Sociale;
In relazione all’allontanamento del minore, si pone un approfondimento sull’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.
L’art. 147 del Codice Civile stabilisce: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell’art. 261 del Codice Civile: “Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli.”
Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) l’art. 155 c.c. comma 4, prevede che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito. Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della suprema Corte di Cassazione.
- Finalità
A fronte di questa esigenza, il percorso di formazione si pone gli obiettivi di fornire agli operatori dei Comuni interessati:
- una conoscenza della tematica
- gli strumenti tecnici necessari per la definizione di un percorso di costruzione di un regolamento per la compartecipazione alle spese per il collocamento in strutture residenziali e l’affidamento familiare.
- Destinatari
Dirigenti, Funzionari, Assistenti Sociali, Collaboratori e Dipendenti di Comuni e di altri Enti Locali, dei Settori Servizi Sociali.
- Il programma
Il programma della formazione prevede la trattazione dei seguenti argomenti:
- Legislazione di riferimento, con richiamo a leggi comunitarie, nazionali e regionali.
- La giurisprudenza
- La competenza del Comune in ordine alla tutela del minore in attuazione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile
- Intervento dei servizi sociali: obbligo o facoltà?
- Gli oneri derivanti dall’affido famigliare o dall’ospitalità in strutture residenziali per minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
- La suddivisione degli oneri tra Comuni. I pareri ministeriali.
- La responsabilità del Funzionario e dell’Operatore Sociale
- I provvedimenti di affidamento all’Ente
- Il ruolo della famiglia, a norma del Codice Civile
- L’I.S.E.E. di riferimento
- Ipotesi di regolamento
- Le pronunce della magistratura contabile
- La compartecipazione
- Proposta di quesiti e situazioni
Corso gratuito per gli aderenti al Formazione Generale
Per partecipare, è necessaria la registrazione al portale my upel e l’iscrizione al corso online. Prima del corso, si riceverà via e-mail il link per il collegamento